Dichiarazione di consumo (AD-1)
La dichiarazione di consumo deve essere presentata dai soggetti obbligati di cui all’art. 53, commi 1 e 2, del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e, solo con riguardo ai quadri “A”, “G” e “H”, i soggetti di cui all’art. 53-bis del medesimo testo unico, potranno fornire i dati relativi all’energia elettrica prodotta e immessa nella rete di trasmissione o distribuzione, ovvero per fornire i dati riepilogativi dell’energia elettrica trasportata.
Ciascuno dei suddetti soggetti è identificato da un “Codice Ditta” di 9 caratteri attribuito dal competente Ufficio.
Nel caso di impianto a cui siano stati assegnati due codici ditta (officina di produzione e officina di acquisto), dovrà essere indicato in dichiarazione il codice ditta dell’officina di produzione. Con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, recante “Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità”, in vigore dal 1° giugno 2007, è stata armonizzata l’imposizione sull’energia elettrica che, pur mantenendo la natura di tassazione al consumo, rientra tra le accise armonizzate in ambito comunitario.

En. Elettrica